Statuto

TITOLO I° – COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 – ORIGINE
Dopo l e devastazioni umane, ambientali e sociali prodotte nel Montello dalla Grande Guerra del 1915-1918 , con Decreto Legge del 2 2 giugno 1919 viene sancito che ” i residui capitali della Cassa Montelliana s ono devoluti a lla ricostituzione agraria del Montello, devastato dalla guerra”. In data 4 gennaio 1920, con Decreto Regio, viene istituito il “Consorzio fra i Comuni di Montebelluna, Volpago, Arcade, Nervesa e Crocetta Trevigiana e l a Cattedra ambulante d i agricoltura di Montebelluna, eretto in Ente Morale ed avente per fine la ricostruzione agraria del Montello”. In l4 aprile 1922 il signor Natale Dalla Favera dona, con atto rep.n. 3863 Notaio dott. Aurelio Vascellari, a l “Consorzio per l a Ricostituzione agraria del Montello” gli immobili situati nel Comune di Nervesa così censiti Sezione A, Foglio IV, mapp. 24, 25, 26, 27, 32 e 33,costituiti da un fabbricato rurale e bosco ceduo per u n totale d i ettari 27.64.63, alla condizione che “Gli immobili oggetto della donazione dovranno funzionare quale podere sperimentale, in analogia a l disposto del s u citato articolo 3 del R.D. 4 gennaio 1920 n . 4 1, e l a stessa destinazione dovranno mantenere anche nel caso d i scioglimento o trasformazione del Consorzio”.
Il Consorzio, dopo un periodo di scarso interesse da parte delle istituzioni e tentativi infruttuosi d i ricostituirlo (anni ‘60 e ’70), viene commissariato dal 3 0 luglio 1965 fino al l4 novembre 1985, data in cui il Consiglio Regionale del Veneto approva l a costituzione del “Consorzio per l o sviluppo economico e sociale dei Comuni del Montello” ed il relativo Statuto proposto d ai Comuni d i Crocetta d el Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello. In data 29 dicembre 1995, al fine di adeguare il Consorzio esistente a quanto previsto nella L . 142/1990, i cinque Comuni procedono alla sua trasformazione e sottoscrivono la Convenzione, con n . rep. 120.546, Notaio dott. Battista, registrata il l2 gennaio 1996, e lo Statuto del “Consorzio per l o sviluppo socio-economico del Montello” d i durata novennale. Alla scadenza d el “Consorzio p er l o sviluppo socio – economico del Montello” e a seguito della non adesione del Comune di Nervesa della Battaglia, i Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna e Volpago del Montello costituiscono, con convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2006, a l rep. n . 6277 Segretario del Comune d i Montebelluna, i
l “Consorzio d el Bosco Montello” p er l e finalità precisate nello Statuto approvato, unitamente allo schema della convenzione, dai rispettivi Consigli Comunali. Con deliberazione del’Assemblea del 31 maggio 2012 è stata accolta la richiesta del Comune di Nervesa della Battaglia di aderire al “Consorzio del Bosco del Montello”. I cinque Comuni Montelliani, con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, approvano l a revisione della Convenzione per l a costituzione del Consorzio del Bosco Montello del 20.3.2006 rep. 6277 e lo Statuto con rinnovato spirito di collaborazione per lo sviluppo delle popolazioni del Montello.

Art. 2 – COSTITUZIONE

2.1. E’ costituito tra i Comuni Montelliani di:
– Crocetta del Montello;
– Giavera del Montello;
– Montebelluna;
– Nervesa della Battaglia;
– Volpago del Montello;
ai sensi dell’art. 3 l del D.Lgs. 267/2000, un Consorzio di servizi p er promuovere l o sviluppo economico e d agrituristico d ei Comuni aderenti, elevandone i l valore competitivo territoriale, attraverso azioni congiunte mirate a riqualificare i l territorio, a favorire l a conoscenza delle potenzialità del proprio paesaggio, intervenendo sia in termini d i conservazione che d i investimento sulla sua rete strutturale e d infrastrutturale, materiale e d immateriale, nonché pianificandone i n v ia coordinata l’assetto relativamente alle parti d i comune interesse per avviare e d integrare, inoltre, azioni v olte a lla sperimentazione agricola e /o a lla valorizzazione delle coltivazioni autoctone e /o biologiche rispettose dell’ambiente collinare e carsico del Montello finalizzando altresì l’opera comune alla possibile costituzione d el “Parco Montelliano”.

2.2. L a convenzione predisposta nel rispetto dell’art. 3 1, commi 2 e 3, e dell’art. 30 del Dlgs n. 267/2000 individua: – le finalità; – la durata; – le forme di consultazione degli enti contraenti; – i loro rapporti finanziari; – i reciproci obblighi e garanzie.

2.3. Il Consorzio, organizzazione tramite la quale i Comuni aderenti intendono perseguire le finalità di cooperazione, è dotato d i personalità giuridica, amministrativa, contabile, gestionale e di autonomia imprenditoriale.

Art. 3 – FINALITA’

3.1. I Comuni aderenti, attraverso i l Consorzio e d i n attuazione della convenzione citata nel precedente articolo, si prefiggono i seguenti obiettivi:
– gestire, i n forma associata, per l e quote d i competenza dei Comuni consorziati, g li immobili d i H a 27.64.63, comprendenti i fabbricati ivi eretti;
– realizzare iniziative idonee:
a. alla valorizzazione delle produzioni agricole tipiche del Montello anche attraverso progetti specifici o finalizzati;
b. alla difesa del Bosco Montello e dell’Alveo del Piave:
– promuovendo e realizzando interventi d i migliorie e d i tutela paesaggistiche, naturalistiche e idrogeologiche sul territorio volte ad agevolare e migliorare l’organizzazione turistica;
– conservando e migliorando, nel rispetto dell’ambiente, ma anche attraverso nuovi investimenti, l a rete viaria nel territorio degli Enti consorziati, nonché organizzando e gestendo servizi di trasporto nell’area del Montello- Piave;
– promuovendo ed intraprendendo studi, iniziative, ricerche ed attività intese a programmare e pianificare, nel quadro dell’omogeneo assetto territoriale, urbanistico e dello sviluppo degli insediamenti e nell’ambito delle scelte dei Comuni consorziati, secondo l e loro rispettive competenze, la politica dell’ambiente naturale e d urbano organizzando normative a ciò finalizzate e dirette alla tutela di specie della fauna inferiore e della flora i n relazione alla vigente normativa in materia;
– concedendo d i volta i n volta l’uso del marchio/logo del Consorzio a d associazioni o d enti che hanno come scopo l a promozione e l’incremento turistico e d economico dell’area montelliana.

3.2. Relativamente alle attività di cui al precedente comma, il Consorzio sviluppa e d esplica, i n armonia con l a sua natura e finalità, anche d’intesa con altre Istituzioni, funzioni istruttorie, d i ricerca, d i studio, d i esame e d accertamento tecnico nell’interesse dei Comuni consorziali, come presupposto per l’adozione di conseguenti provvedimenti amministrativi da parte dei Comuni interessati.

3.3. Il Consorzio acquista beni ed impianti che durante il suo funzionamento ritiene utili a promuovere e realizzare per il conseguimento dello scopo comune.

Art. 4 – DENOMINAZIONE E SEDE

4.1. L’organizzazione consortile assume la denominazione di “CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO”.

4.2. I l Consorzio h a sede legale i n Volpago del Montello presso il Municipio.

4.3. L’Assemblea potrà deliberare i l cambiamento d i sede, anche con il trasferimento in altro Comune del Montello.

Art. 5 – DURATA

5.1. La durata del Consorzio viene stabilita in anni 10 anni (dieci) – a decorrere dalla data d i sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 2 – e può cessare a seguito di deliberazione degli Enti consorziati rappresentativi della maggioranza delle quote di partecipazione.

5.2. Alla scadenza del decennio, senza che d a parte degli Enti Consorziati, sia intervenuta almeno sei mesi prima la decisione di soppressione o di trasformazione, il Consorzio verrà rinnovato nei limiti stabiliti dalle norme di legge.

Art. 6 – NUOVE ADESIONI

6.1. Potranno i n seguito essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali che risultino aver interesse in comune con quelli consorziati nei servizi ed attività di cui al precedente art. 3.

6.2 L’accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone l a necessaria revisione della convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le forme e modalità d i cui all’art. 3 1 del D.Lgs nr. 267/2000.

Art. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DI PATRIMONIO

7.1. Ciascun Ente associato aderisce a l Consorzio con l e quote d i partecipazione e d i patrimonio definite dalla convenzione come segue: QUOTE DI PARTECIPAZIONE – Comune di CROCETTA DEL MONTELLO 20% – Comune di GIAVERA DEL MONTELLO 20% – Comune di MONTEBELLUNA 20% – Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA 20% – Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO 20%. QUOTE DI PATRIMONIO – Comune di CROCETTA DEL MONTELLO 20% – Comune di GIAVERA DEL MONTELLO 20% – Comune di MONTEBELLUNA 20% – Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA 20% – Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO 20%.

7.2. Le quote di partecipazione potranno essere modificate a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati.

Art. 8 – RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

8.1. I l Consorzio opera allo scopo d i perseguire i fini stabiliti dalla convenzione e d impronta l a propria azione agli indirizzi e d a i programmi degli enti fondatori; all’uopo uniforma l a programmazione e l a conseguente attività a quella degli enti aderenti mantenendo con gli stessi stretti rapporti di servizio.

Art. 9 – SCIOGLIMENTO

9.1. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito ai Comuni consorziati secondo le quote di patrimonio precisate al precedente articolo 7.

Art. l0 – RECESSO

10.1. Ciascuno dei Comuni consorziati ha facoltà di recesso unilaterale previo motivato preavviso di mesi 3 con effetto dal 3 l dicembre successivo alla manifestazione di recesso.

10.2. L ‘ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all’anno in corso al momento del recesso e per le obbligazioni con effetti permanenti (impegni assunti, spese di conservazione e migliorative del patrimonio, ecc.).

Art. 11 – CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI

11.1. Il Consorzio può stipulare convenzioni, sulla base di disciplinari economici d’impianto e /o d’esercizio; può, quindi, fornire i servizi a d altri Comuni, anche s e non consorziati, a prezzi e modalità da convenirsi e riportarsi in convenzione. Può altresì, nel rispetto delle norme d i legge vigenti, partecipare a società di capitali pubbliche o private.

11.2. Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o dei servizi espletati, che costituiscono i l suo fine, può avvalersi dello strumento della concessione a terzi.

11.3. Le decisioni di cui al presente articolo sono assunte dall’Assemblea c on i l voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

TITOLO II° – ORGANI E COMPETENZE DEL CONSORZIO

CAPO 1° GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 12 – ORGANI

12.1. Sono organi del Consorzio: – l’Assemblea Consortile – i l Presidente dell’Assemblea Consortile eletto i n seno alla stessa. – il Consiglio di Amministrazione – il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio; – i l direttore/segretario d el Consorzio a l quale è attribuita la responsabilità gestionale del Consorzio.

12.2 I componenti dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione, i l s uo Presidente e d i l Presidente dell’Assemblea Consortile durano in carica, di norma, cinque anni e decadono comunque d i diritto i n coincidenza con i l rinnovo del rispettivo Consiglio Comunale.

12.3. Tali organi, ancorché abbiano componenti decaduti, continuano a d esercitare l e proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi, garantendo l’ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti e d improrogabili per la vita dell’Ente.

12.4. N on è consentito rivestire contemporaneamente l a carica d i componente o d i Presidente dell’Assemblea consortile e l a carica d i componente o d i Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 2°- L’ASSEMBLEA

Art. 13 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

13.1. L’Assemblea d el Consorzio, è composta d ai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco o in caso di impedimento da un suo delegato, ciascuno con quote d i partecipazione e d i patrimonio, c osì c ome determinata a mente del precedente art. 7.

13.2. L’Assemblea risulta pertanto così composta:


comune n.ro rappres. n.ro voti
Crocetta del Montello 1 20
Giavera del Montello 1 20
Montebelluna 1 20
Nervesa della Battaglia 1 20
Volpago del Montello 1 20

Art. 14 – DIMISSIONI DEL DELEGATO

14.1. Della restituzione della delega per dimissioni deve essere d ata immediata comunicazione a l Presidente dell’Assemblea.

14.2. Fino alla nomina del nuovo delegato, nel rispetto dello Statuto dell’Ente rappresentato, i l Sindaco riassume le funzioni di rappresentante in Assemblea.

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ

15.1. N on possono f ar parte dell’Assemblea coloro c he abbiano lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, gli amministratori e i dipendenti c on poteri d i rappresentanza o di coordinamento di imprese che siano parte in appalti, affidamenti d i servizi o somministrazioni , concessioni con il Consorzio.

Art. 16 – DECADENZA

16.1. S i verifica l a decadenza dei membri dell’Assemblea allorché insorga una della cause d’incompatibilità di cui al precedente articolo 15.

16.2. S e l a decadenza colpisce i l Sindaco questi dovrà delegare, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, un suo delegato che dovrà essere anch’egli immune, per tutta la durata dell’incarico, da condizioni di incompatibilità.

Art. 17 – ATTRIBUZIONI

17.l. L’Assemblea è l’organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, sociali e politici.

17.2. Gli atti di sua competenza sono:
a) la nomina del Presidente dell’Assemblea;
b) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
d) l o scioglimento del Consiglio d i Amministrazione e l a revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge con le modalità previste al successivo art. 25;
e) la nomina del Revisore dei Conti;
f) l a nomina del Segretario – Direttore con l e modalità previste al successivo art. 32;
g) l a determinazione, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge, delle indennità di carica e di presenza degli Amministratori del Consorzio e il trattamento economico del revisore d el c onto nell’ammontare massimo stabilito dall’art. 38 del presente statuto;
h) gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
i) l’approvazione, s u proposta d el Consiglio di Amministrazione, degli atti fondamentali del Consorzio, e precisamente:
– i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale,
– il Bilancio d’esercizio,
– il Conto Consuntivo,
– l’assunzione di finanziamenti a medio o lungo termine;
j) la disciplina, s u proposta d el Consiglio d i Amministrazione, della pianta organica e delle relative variazioni; k) la deliberazione sulle nuove richieste di ammissione al Consorzio;
l) la deliberazione sulle richieste dei Comuni, relative ad assunzioni, modificazioni e cessazioni dei servizi;
m) le modifiche allo Statuto, d a approvarsi con l’assenso della maggioranza d ei componenti l’Assemblea c he rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione;
n) la copertura degli eventuali costi sociali decisa dagli Enti consorziati;
o) la deliberazione i n ordine all’incompatibilità e decadenza di cui ai precedenti artt. 15 e 16;
p) le convenzioni, concessioni e partecipazioni d i cui a l precedente art. 11;
q) su proposta del Consiglio di amministrazione, i criteri di riparto delle spese t ra g li e nti consorziati e l’ammontare del contributo annuale d i gestione a carico degli stessi;
r) la partecipazione a Società.

17.3. L’Assemblea del Consorzio esercita inoltre tutte l e attribuzioni demandate alla stessa dalla legge.

Art. 18 – NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

18.1. Il Presidente dell’Assemblea Consortile viene nominato a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

18.2. Egli dura in carica cinque anni e decade dal mandato qualora decada dalla carica di Sindaco.

18.3. In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente dell’Assemblea saranno assolte dal componente dell’Assemblea più anziano di età.

Art. 19 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

19.1. Il Presidente rappresenta e convoca l’Assemblea mediante comunicazione da inviarsi mediante raccomandata con avviso d i ritorno, o via pec o con altro mezzo che dia certezza della data d i ricevimento, contenente i l giorno, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’indicazione degli oggetti da trattarsi nell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà pervenire a l domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa; i n caso d i urgenza i l termine può essere ridotto a 24 ore.

19.2 Compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

19.3 Controlla l’attività complessiva d el Consorzio e promuove, occorrendo, indagini e verifiche.

Art. 20 – ADUNANZE

20.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea.

20.2. L’Assemblea è validamente costituita i n prima convocazione con l a presenza d i u n numero d i componenti l’Assemblea che rappresenti la maggioranza qualificata pari ai ¾ (tre quarti) delle quote d i partecipazione ed, i n seconda convocazione, c on l a presenza d i u n numero d i componenti che rappresenti la maggioranza delle quote stesse.

20.3. La prima Assemblea conseguente a l rinnovo periodico degli Organi Consorziali, deve essere fatta entro 60 giorni dalla acquisizione a l protocollo del Consorzio degli atti deliberativi di rinnovo dei Consigli comunali scaduti. 20.4. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. N on è pubblica, i n ogni caso, l a trattazione d i argomenti che presuppongono valutazioni e d apprezzamenti, d i carattere riservato, su persone.

20.5. All’Assemblea hanno diritto d i partecipare, senza diritto di voto, ma con la facoltà di formulare proposte, i rappresentanti delle associazioni d i categoria o enti rappresentativi delle attività economiche e d i promozione turistica del territorio. Il numero e l’individuazione delle associazioni e d enti c he potranno segnalare i propri rappresentanti con facoltà d i intervenire nelle assemblee saranno individuati annualmente d al Consiglio d i Amministrazione del Consorzio.

Art. 21 – VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEARE

21.1. Le votazioni dell’Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal successivo comma 2 e avvengono, di norma, per alzata di mano o appello nominale.

21.2. Le votazioni s u questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

21.3. Le decisioni sono valide quando ottengono i l voto favorevole dalla maggioranza delle quote d ei componenti presenti e votanti.

21.4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano d i astenersi, non s i computano nel numero dei votanti mentre s i computano i n quello necessario per la validità della seduta. I componenti che, invece, s i astengono d al prendere parte a lla discussione ed alla votazione non si computano né nel numero dei votanti n é i n quello necessario per l a validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

21.5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l’Assemblea depone nell’urna un numero di schede pari a l numero delle quote d i partecipazione, l e schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge o dallo Statuto.

21.6. Delle sedute dell’Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Segretario – direttore che col Presidente,è tenuto alla sottoscrizione dei verbali.

Art. 22 – MEMBRI DELL’ASSEMBLEA

22.1. I membri dell’Assemblea esercitano l e loro funzioni per l a realizzazione delle finalità d el Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi enti di appartenenza.

22.2. Hanno diritto d i iniziativa s u o gni questione sottoposta a lla deliberazione d ell’Assemblea. P er t ali finalità hanno diritto d i ottenere tutte l e informazioni utili dagli uffici.

CAPO 3° – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 – COMPOSIZIONE E NOMINA

23.1. I l Consiglio d i Amministrazione è composto d i nr. 5 membri, compreso i l Presidente, eletti dall’Assemblea alla prima adunanza, subito dopo i l suo insediamento, con l e modalità fissate dal presente articolo.

23.2. L’elezione avviene sulla base di una lista contenente i nominativi dei candidati alla carica d i Presidente e d i consigliere sottoscritta dai rappresentanti degli Enti che siano portatori di almeno un terzo della quota totale.

23.3. I l documento d i c ui a l comma 23.2 deve essere consegnato al Segretario – Direttore.

23.4. L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote degli enti.

23.5. Qualora nella prima seduta dell’Assemblea, per l a mancata presentazione d el documento o p er i l mancato raggiungimento d ella prescritta maggioranza, n on s i riuscisse ad eleggere gli organi, viene disposta, entro 30 giorni, una nuova votazione con a quale i l Consiglio d i Amministrazione e d i l Presidente vengono eletti c on l a maggioranza semplice delle quote degli Enti. La convocazione della seconda seduta è di sposta dallo stesso membro che ha effettuato la prima.

23.6. I candidati a componenti d el Consiglio d i Amministrazione, a ll’atto d ell’accettazione d ella candidatura, devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell’Assemblea e d a conformarsi agli indirizzi stabiliti dagli Enti soci in materia dei servizi gestiti.

Art. 24 – INCOMPATIBILITA’

24.1 N on possono ricoprire l a carica d i componenti i l Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i s oci illimitatamente responsabili, gli amministratori, nonché i dipendenti con poteri d i rappresentanza o d i coordinamento d i imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse a i servizi esercitati dal Consorzio.

Art. 25 – DECADENZA

25.1. L a qualità d i componente i l Consiglio d i Amministrazione s i perde quando s i verificano l e cause d i
incompatibilità previste al precedente art. 24.

25.2. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a t re sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

25.3. L a decadenza è pronunciata d al Consiglio d i Amministrazione, s alvo r icorso dell’interessato all’Assemblea che decide definitivamente.

25.4. Nel caso che i l Consiglio d i Amministrazione non provveda a pronunciare la decadenza, la proposta può essere segnalata dal Presidente o da consiglieri, che rappresentino almeno un terzo delle quote, all’Assemblea che provvede di conseguenza.

Art. 26 – VACANZA SURROGA – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

26.1. L’Assemblea provvede alla surroga dei consiglieri non appena si siano verificate le vacanze.

26.2. La surrogazione avviene con le modalità previste per la nomina e d h a effetto appena sia divenuta esecutiva l a relativa deliberazione.

26.3. I componenti i l Consiglio d i Amministrazione c he surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano l e loro funzioni limitatamente a l periodo d i tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

26.4. I componenti i l Consiglio d i Amministrazione n on possono prendere parte a sedute i n cui s i discutono o s i deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

Art. 27 – REVOCA O SCIOGLIMENTO

27.1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dell’Assemblea o d i ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento d egli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero d i pregiudizio degli interessi d el Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio d i Amministrazione o d i scioglimento dell’intero Consiglio d i Amministrazione p uò essere presentata a ll’Assemblea d a componenti l a stessa c he rappresentino almeno un terzo delle quote.

27.2. Alle proposte d el comma 1 e d alla procedura d i scioglimento s i applicano l e disposizioni previste dal l a normativa vigente.

Art. 28 – ATTRIBUZIONI

28.1. Al Consiglio di Amministrazione, organo di governo al quale compete d i svolgere attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’Assemblea alla quale deve annualmente riferire sulla propria attività, appartengono tutti gli atti che i l presente Statuto non riservi alla competenza degli altri organi consorziali.

28.2. Rientra, c on specificazione n on esaustiva, nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l’adozione dei seguenti atti:
a. i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, i pareri;
b. le assunzioni del personale, l o stato giuridico c d i l trattamento economico del personale;
c. le spese c he impegnino i bilanci p er g li esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni d i immobili e d alla somministrazione e fornitura d i beni e servizi a carattere continuativo;
d. gli acquisti e l e alienazioni immobiliari, l e relative permute, gli appalti e l e concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea;
e. i capitolati;
f. il conferimento d i incarichi con ricorso a prestazioni professionali esterne;
g. l’autorizzazione al Presidente a stare in giudizio.
h. l’attuazione degli indirizzi deliberati dall’Assemblea
i. la predisposizione degli atti fondamentali da sottoporre all’approvazione d ell’assemblea i n materia d i finanza, contabilità e regime fiscale con l e forme previste per l e aziende speciali.

Art. 29 – CONVOCAZIONE – RIUNIONI – VOTAZIONE VERBALIZZAZIONE

29.1. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, che l o presiede, ordinariamente i n base alle esigenze e , comunque c on cadenza bimestrale, ovvero a richiesta d i almeno due consiglieri o del Segretario Direttore.

29.2. L’attività d el Consiglio d i Amministrazione è collegiale.

29.3. I l Consiglio d i Amministrazione decide c on l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza qualificata pari a i ¾ delle quote d i partecipazione.

29.4. In assenza o impedimento del Presidente, nel caso in cui non sia stata conferita la delega di cui all’art. 31, il Consiglio è presieduto dal componente presente più anziano di età.

29.5. Le sedute non sono pubbliche; ad esse interviene con voto consultivo il Segretario -Direttore.

29.6. Delle sedute è redatto sommario processo verbale a cura del Segretario – Direttore che, col Presidente, è tenuto alla sua sottoscrizione.

CAPO 4° – PRESIDENTE DEL C.D.A.

Art. 30 – ATTRIBUZIONI

30.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto con l e modalità d i c ui a l precedente art. 2 3, h a l a rappresentanza legale dell’Ente.

30.2. Spetta a l Presidente d el Consorzio, oltre alle funzioni stabilite per legge o i n altri articoli dello Statuto: a. convocare i l Consiglio d i Amministrazione fissando i l
relativo ordine del giorno. b. presiedere il Consiglio di Amministrazione. c. compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le decisioni del Consiglio di Amministrazione. d. provvedere a quanto necessario per funzionamento del Consiglio di Amministrazione. e. firmare gli ordinativi d i pagamento, gli atti e l a corrispondenza del Consiglio di Amministrazione. f. vigilare sull’andamento gestionale d el Consorzio e sull’operato del Segretario-Direttore. g. sovrintendere al buon funzionamento dei servizi ed uffici nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 – POTERI DI DELEGA DEL PRESIDENTE

31.1. I l Presidente delega u n membro d el Consiglio d i Amministrazione a sostituirlo i n caso d i assenza o d i impedimento temporaneo. Qualora s ia assente o d impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del Presidente il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

31.2. Il Presidente può delegare la firma degli atti di cui alla lettera e) del precedente art. 30 ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

31.3. L a delega deve i n ogni caso essere conferita per iscritto e può essere revocata; di essa e della sua revoca viene data notizia al C.d.A.

TITOLO III° – SEGRETARIO-DIRETTORE E PERSONALE

Art. 32 – SEGRETARIO – DIRETTORE

32.1. I l Consorzio p er l a gestione e p er i l s uo funzionamento, si avvale di personale proprio e/o, mediante apposita convenzione, può avvalersi d i personale messo a disposizione d agli E nti consorziati; p uò avvalersi altresì,di personale professionalmente qualificato n ei settori di attività del Consorzio.

32.2. Il Segretario-Direttore sulla base di quanto previsto al l° comma, è nominato dall’Assemblea a scrutinio segreto e col voto favorevole della metà più uno delle quote d i partecipazione. 32.3. I l Segretario-Direttore h a l a responsabilità gestionale del Consorzio ed inoltre:
a. sovrintende a ll’attività tecnico-amministrativa e finanziaria;
b. assiste gli Organi istituzionali, partecipa, con voto consultivo, alle sedute degli organi collegiali curando l a redazione dei verbali;
c. adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità d ei vari servizi e p er i l loro organico sviluppo;
d. formula proposte per l’adozione dei provvedimenti del Consiglio d i Amministrazione e p uò richiederne l a convocazione al Presidente;
e. può stare in giudizio, anche senza l’autorizzazione del Consiglio d i Amministrazione, quando s i tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio;
f. dirige i l personale consortile; adotta, salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori a l licenziamento, p er i l quale formula proposte a l Consiglio d i Amministrazione; presiede le Commissioni d i concorso per l’assunzione d i personale consorziale;
g. provvede agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale e d ordinario del Consorzio; presiede alle aste ed alle licitazioni private; stipula i contratti;
h. firma g li ordinativi d i pagamento e l e reversali d’incasso;
i. firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
j. formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell’ente;
k. assolve alla ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di direttore generale delle aziende speciali.

Art. 33 – PERSONALE

33.1. L a struttura organizzativa del Consorzio e l e sue variazioni vengono determinate con delibere dell’Assemblea consorziale.

33.2. L’organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.

33.3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, i n relazione a i progetti che debbono essere realizzati ed agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

33.4. L’organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata p er evitare, secondo l a logica unitaria d el programma d i attività la frattura fra i vari settori operativi.

33.5. Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione p rofessionale, responsabilizzazione, m obilità, professionalità, sindacalizzazione.

TITOLO IV° – GESTIONE CONTABILE – PATRIMONIO E FINANZA

Art. 34- PATRIMONIO E SUA GESTIONE

34.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito: – dai beni immobili, mobili e dalle quote associative conferite dagli enti; – da acquisti, permute, donazioni e lasciti; – da contribuzioni straordinarie conferite dagli enti o da terzi; – da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio stesso; – da proventi per servizi resi.

34.2. I l Consiglio d i Amministrazione sovrintende
all’attività d i conservazione e gestione d el patrimonio consorziale assicurando l a tenuta d ei beni immobili e mobili, d i nuove costruzioni e d i acquisizioni c he s i verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce l e modalità p er l a tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

34.3. I beni patrimoniali non possono, d i regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

34.4. I b eni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito deliberazione adottata dall’Assemblea, per i beni immobili, e dal Consiglio di Amministrazione, per i beni mobili. 34.5. I n caso d i scioglimento del Consorzio i l patrimonio viene ripartito ai sensi del precedente art. 9. 34.6. In caso di recesso di uno dei Comuni consorziati, per le questioni patrimoniali, si applicano le procedure di cui al precedente art. 10. 34.7. Nel caso di nuove adesioni le questioni finanziarie e patrimoniali verranno affrontate, secondo le peculiarità dei singoli casi, i n sede d i revisione della convenzione necessaria così come previsto nel precedente art. 6, comma 2°.

Art. 35 – SPESE P ER REALIZZAZIONE D I OPERE – MEZZI FINANZIARI – RIPARTO

35.1. I l Consorzio provvede alla realizzazione delle opere di cui all’art. 3 secondo criteri e priorità deliberate dall’Assemblea.

35.2. I mezzi finanziari diretti alla realizzazione delle opere sono i seguenti: – contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e d i altri organismi economici o d i terzi interessati s ia previsti dalla legge c he d al presente statuto; – mutui d a contrarsi s ia alle particolari condizioni previste da leggi speciali applicabili, sia alle condizioni ordinarie;

35.3. Le spese del presente articolo, dedotto il contributo dello Stato e degli altri Enti o privati, vengono ripartite fra gli Enti consorziati con una quota commisurata alle quote di partecipazione.

35.4. Per garantire i l finanziamento delle opere saranno rilasciate, i n linea d i massima, delegazioni sulle entrate della gestione dei servizi, salvo particolari condizioni previste nelle singole convenzioni che verranno stipulate, per precisare i rapporti finanziari, c on i Comuni consorziati oggetto di intervento.

Art. 3 6 – SPESE D I GESTIONE E D I CARATTERE GENERALE-MEZZI FINANZIARI-RIPARTO

36.1. Ove i l Consorzio n on possa finanziare c on mezzi propri, provenienti d a canoni, tariffe e d entrate patrimoniali, l e spese d i gestione e d i servizio dell’azienda agricola e delle attività, queste vengono ripartite tra gli Enti consorziati i n misura proporzionale alle quote di partecipazione.

36.2. Al riparto provvede l’Assemblea consortile, s u proposta d el Consiglio d i Amministrazione a i sensi d el precedente articolo 17 comma 2 lett. d).

36.3. I singoli Enti consorziati devono accollarsi eventuali costi sociali dei servizi; in tal caso delibera l’Assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 3 7 – FINANZA E CONTABILITA’- CONTROLLO D I GESTIONE – SERVIZIO DI CASSA

37.1. A l Consorzio s i applicano l e norme previste per l e aziende speciali per quanto compatibili.

37.2. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee per un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi a l fine d i perseguire i l costante equilibrio dei costi e dei ricavi e di garantire il pareggio del bilancio.

37.3. Il Consorzio si avvale dei propri mezzi finanziari ed il servizio d i cassa è distinto e separato d a quello dei singoli Enti consorziati.

TITOLO V° – I CONTROLLI INTERNI

Art. 38 – IL REVISORE DEI CONTI

38.1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria sono affidati a d u n Revisore dei Conti che a tal fine può assistere alle sedute del Consiglio d i Amministrazione e dell’Assemblea.

38.2. I l Revisore è scelto c on l e modalità previste dall’art. 12 bis del D.L. n. 8/1993 conv. in L. 68/1993.

38.3. Il Revisore è nominato dall’Assemblea fra gli iscritti nell’apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

38.4. Al Il Revisore dei Conti è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dall’Assemblea ancorandolo alle vigenti tariffe e comunque in misura non superiore ai compensi fissati per i revisori dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

38.5. I l Revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve operare secondo l e norme d i legge e dell’eventuale apposito Regolamento approvato dall’Assemblea e conformarsi a i principi d i comportamento statuiti dai Consigli Nazionali d ei dottori commercialisti e d ai ragionieri.

38.6 .Non possono essere nominati Revisore dei Conti, e se nominati decadono, i componenti dell’Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori entro i l quarto grado, coloro c he sono legati a l Consorzio d a u n rapporto continuativo d i prestazione d’opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e cosi illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati i n imprese esercenti lo stesso servizio ed attività del Consorzio od in industrie connesse al servizio ed attività medesime che hanno stabili rapporti commerciali con i l Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

38.7. I l Revisore h a diritto d i accesso agli atti e documenti dell’Ente.

38.8. Il Revisore è tenuto a redigere, in sede di esame del rendiconto, una relazione nella quale deve attestare l a corrispondenza delle valutazioni d i bilancio. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire u na migliore efficienza, produttività e d economicità della gestione.

38.9. I l Revisore dei Conti deve, inoltre, almeno ogni trimestre, riscontrare l a consistenza d i cassa e può i n qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza per verificare l’andamento della gestione.

38.10. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.

38.11. L’Assemblea pronunzia l a decadenza del Revisore che risulti inadempiente, senza giustificato moti v o, agli obblighi del mandato; contestualmente l’Assemblea provvede a nominare il nuovo Revisore dei conti.

Art. 39 – VIGILANZA

39.1. L a vigilanza sull’Amministrazione d el Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all’Assemblea. 39.2. Tale attività trova u n supporto specialistico nel revisore dei conti.

TITOLO VI° – PARTECIPAZIONE E PUBBLICITA’

Art. 40 – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

40.1. Copia delle decisioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione è inviata ai Comuni consorziati con cadenza trimestrale.

40.2. I Comuni possono avere, su richiesta, copia di tutti i verbali dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI

41.1. Ferma restando l a pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio, il regolamento detterà le norme per l’accesso agli atti del Consorzio sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo, altresì, l e modalità atte a d assicurare i l controllo degli utenti e l a rappresentazione delle loro esigenze.

41.2. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, lo stesso assicurerà l’informazione a gli utenti e d i n particolare promuoverà iniziative p er garantire l a diffusione della cultura dei servizi e d attività gestite, delle tecnologie impiegate, del livello quali/quantitativo dei servizi erogati nell’ambito di propria competenza nonché l’accesso dei cittadini alle informazioni.

41.3. I l Consiglio d i Amministrazione assicurerà u na costante informazione agli utenti sui programmi e sulla gestione, a l fine d i migliorare l’utilizzo del servizio svolto.

Art. 42 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI 42.1. Gli atti degli organi dell’Ente per i quali la legge, lo Statuto o d altre norme, prevedono l a pubblicazione, vengono resi noti c on l’affissione i n apposito spazio destinato a d Albo pretorio del Comune presso i l quale h a sede il Consorzio.

42.2. L’Albo d el Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 43 – TRASPARENZA ED ACCESSO AGLI ATTI

43.1. Ferma restando la pubblicità degli atti del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente articolo, apposito regolamento detterà l e norme per l’accesso agli atti del Consorzio, sulla base d i quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì, le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

TITOLO VII° – PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 44 – CONTROVERSIE

44.1. Per tutte le controversie che insorgano fra gli Enti consorziati e fra essi e d i l Consorzio sarà espletato u n tentativo obbligatorio d i conciliazione. A tale scopo l e controversie sono decise d a u n Collegio d i tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni d i Presidente, d i comune accordo tra i due nominati o , i n caso d i disaccordo, d a Presidente d el Tribunale di Treviso.

44.2. Nel caso di scioglimento del Consorzio o di recesso di uno o p iù Comuni, g li Enti Consorziati, s u proposta dell’Assemblea Consorziale, risolveranno d i comune accordo le situazioni a ciò conseguenti. Ove non sia possibile raggiungere l‘accordo, la materia è deferita alle decisioni di tre arbitri di nomina del Tribunale di Treviso.

Art. 45 – LEGGI SPECIALI: RINVIO

45.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di pubblici servizi nonché alle disposizioni d el vigente ordinamento delle autonomie locali, in quanto applicabili.

Art. 46 – SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

46.1. Il Consorzio del “Bosco Montello”, che ha origine come riportato all’art. 1, subentra al “Consorzio per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni del Montello” (costituito con Provvedimento del Consiglio Regionale l4 novembre 1985, nr. 33 e ricostituito a i sensi dell’art. 2 5 L . l42/1990) a titolo universale nei rapporti in essere, con il personale dipendente e nei procedimenti in atto mantenendo, quindi, la gestione dei servizi ed attività, la disponibilità dei beni ed in generale i rapporti giuridici in corso.

46.2. In attesa che sia elaborato i l nuovo ordinamento normativo, s i applicano, i n quanto compatibili, l e norme regolamentari previste dalle attuali disposizioni d i legge in materia.

46.3. Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all’elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.

Art. 47 – MODIFICHE STATUTARIE

47.1. Le variazioni delle disposizioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea c ome previsto d al precedente articolo 17.

47.2. L e proposte d i modifica volte alla abrogazione d i disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso, ai sensi del Dlgs nr. 267/2000, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell’intero statuto ovvero delle parti interessate alla modifica.

47.3. Fatti salvi i necessari adeguamenti d i legge, è esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

Art. 48 – FUNZIONE NORMATIVA

48.1. Lo statuto contiene l e n orme fondamentali dell’ordinamento del Consorzio. A d esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.

48.2. La potestà regolamentare viene esercitata, n el rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto. nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi ed attività che costituiscono il fine del Consorzio. Art.

49 – SANZIONI

49.1. Nel caso d i mancato pagamento delle quote previste dagli artt. 35 comma l e 36, da parte del Comune moroso sarà dovuta una penale stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione: – alle maggiori spese derivanti al Consorzio in conseguenza del mancato conferimento; – ai maggiori oneri comunque incontrati, interessi ed altro, sostenuti dal Consorzio.

Art. 50 – NORME TRANSITORIE

50.1. Gli organi del Consorzio s i impegnano a studiare modifiche dell’Ente nella forma giuridica e nella struttura, al fine di migliorarne la flessibilità ed efficienza, anche con l a possibile trasformazione i n società partecipata d a enti pubblici e soggetti privati.